Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi che introducono norme integrative e correttive della disciplina in materia di impresa sociale e del Codice del Terzo settore. Ecco le novità
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) e del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). Ecco le due novità.
Impresa sociale
Le novità sono previste nelle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106".
Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro, si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti "molto svantaggiati" dipendenti dell’impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.
Codice del Terzo Settore
Le novità sono stabilite nelle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.
In particolare, il nuovo testo, tra l’altro: integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro; prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.
In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.
Fonte: Vita.it