I compiti dei Centri di Servizio per il Volontariato erano stati indicati inizialmente nel D.M. del 08/10/1997 all’art. 4, nelle L.R. n. 40 del 30/08/1993 e L.R. n. 1 del 18/01/2005 (Art. 1 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40). La Riforma del Terzo Settore, all’art. 63 del D.Lgs. 117/2017, ha ripreso funzioni e compiti dei CSV.
I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore degli enti che sono iscritti o intendono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nello specifico si tratta di:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale;
b) servizi di formazione;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento;
d) servizi di informazione e comunicazione;
e) servizi di ricerca e documentazione;
f) servizi di supporto tecnico-logistico.