Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Il 5 per mille è diventato, negli anni, una significativa opportunità di finanziamento per le Organizzazioni di Volontariato iscritte agli appositi registri.

 

Soggetti destinatari del contributo

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.

Per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

1. sostegno degli enti del volontariato:

  • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
  • Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
  • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
  • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
  • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997

2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1 aprile 2020, utilizzando modello e software specifici.

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Clicca per scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva.

 

Obblighi di rendicontare le entrate da 5×1000

L’obbligo di rendicontazione del 5×1000 è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2008 e poi confermato dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010 le cui misure, recepite dal D.L. 40/2010, sono attualmente in vigore. Il d. lgs. 111/2017, nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, ha previsto ulteriori disposizioni che entreranno in vigore con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con riferimento ai c.d. “enti del volontariato” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo, la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all’anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro un anno dalla percezione delle somme – l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l’utilizzo delle risorse ricevute.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa  è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l’utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

È stata pubblicata la Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, in risposta ad una specifica richiesta formulata dal Forum Nazionale del Terzo Settore. La nota evidenzia come gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 possano disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell’accantonamento delle somme non utilizzate in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l’adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.

Di seguito sono riportate le Linee guida in vigore per i rispettivi esercizi finanziari di riferimento:

    – Linee guida per la rendicontazione
    – Modello di rendiconto
    – Modello di rendiconto per accantonamento

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