Si informa che con Legge regionale n. 44 del 14.12.2018, entrata in vigore il 21.12.2018, è stata approvata in via definitiva l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità e delle persone anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali.
Si riporta di seguito il testo normativo:
Art. 2 – Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati") i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001".
- I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l’onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà.
- La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
- In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
- La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.
Per usufruire dell’esenzione in via permanente, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati dovranno comunicare i dati dei veicoli utilizzando l’apposito modulo, che si allega, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma (20.01.2019).
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