La legge regionale 23/2012 art. 15 art. 1 bis stabilisce che le OdV e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai Registri Regionali, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione, hanno l’obbligo di pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, un prospetto, Allegato A D.G.R. n. 223